Anno I             n. 5                    Dicembre 2009

Il mondo è fatto per finire in un bel libro (Stéphane Mallarmé)                                                     Direttore responsabile: Luigi Grisolia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Storia e politica

 

Il ruolo dei giornalisti,

non garantito in Italia

 di Luigi Grisolia

 

Un saggio Baldini Castoldi Dalai

evidenzia la difficile situazione

della stampa, che in democrazia

deve avere un posto centrale

 

  

 

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Abbiamo già scritto, lo scorso ottobre, della questione della libertà di stampa nel nostro Paese, sollevata dalle vicissitudini che hanno visto coinvolti il quotidiano la Repubblica e il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, rilevando come, a nostro avviso, esista perlomeno un problema di natura etica (cfr. La libertà di stampa: davvero è in pericolo nel Belpaese?). La pubblicazione di un agile saggio di Oreste Flamminii Minuto, avvocato penalista, ci dà l’occasione di ritornare sulla tematica. Il volume, edito da Baldini Castoldi Dalai, dal titolo “Troppi farabutti”. Il conflitto tra stampa e potere in Italia (pp. 176, € 15,00) ha lo scopo principale di porre in evidenza il fatto che in Italia l’illuminante dettato dall’art. 21 della Costituzione – quello sulla libertà di stampa, appunto – non è, e non è mai stato, pienamente applicato.

 

Le riflessioni dell’autore, suffragate dalle sue esperienze personali, mostrano chiaramente che svolgere il ruolo di giornalista, nel nostro Paese, non è affatto facile. Un ruolo che è fondamentale: la stampa, infatti, è il “cane da guardia” della democrazia. Questo significa che i giornalisti hanno il diritto e il dovere non solo di informare, ma anche di svolgere inchieste, e, ove lo ritenessero opportuno, criticare e censurare il comportamento dei governanti, e degli uomini pubblici in generale.

 

Le difficoltà nascono da una situazione legislativa contraddittoria e in certi passi carente, nonché da una giurisprudenza, nata dalle sentenze della magistratura ordinaria e poi confermata dalla Corte Costituzionale, che, in caso di conflitto tra beni costituzionalmente garantiti, rispetto al bene pubblico “informazione” tende sempre a privilegiare il bene pubblico “amministrazione della giustizia” (o altri beni).

 

Una scure incombente sull’attività giornalistica, in particolare, è quella dell’art. 13 della legge sulla stampa, che punisce la diffamazione a mezzo stampa addirittura con la pena detentiva, oltre che con una sanzione pecuniaria. Qualcosa di inconcepibile in altri Paesi democratici, come gli Stati Uniti. Senza considera poi che la detenzione massima prevista (fino a sei anni), all’epoca dell’introduzione della legge, nel 1948, era addirittura superiore a quella stabilita per la rapina! Diffamazione definita come lesione della reputazione, ovvero della «considerazione di cui ciascuno di noi gode nella cerchia sociale nella quale vive e opera».

 

Sulla scorta di questa previsione legislativa, e con una magistratura che si è sempre orientata verso la difesa assoluta della sua attività, si è tradotta tale posizione nel cercare di impedire ai giornalisti di informare l’opinione pubblica sulle inchieste in corso, in particolare in fase istruttoria. Al punto da affermare, sottolinea Minuto, che il segreto istruttorio non solo sia a tutela del buon andamento della giustizia, ma anche a tutela delle persone sottoposte al procedimento, ritenendo, in maniera assolutamente capziosa, che la pubblicazione di notizie, anche se vere, leda la reputazione di tali persone.

 

Accade così, nota mestamente l’autore, che «per la tutela della reputazione oramai tutti scelgono la via giudiziaria, chiedendo risarcimenti dei danni via via sempre crescenti, fino a considerare come una sorta di benedizione il fatto che qualche giornale abbia osato parlar male, ovvero criticare il loro operato». La legge del 1948, inoltre, prevede, un’altra “perla giuridica”: oltre alla pena detentiva, oltre al risarcimento del danno subito da parte della persona offesa (che di solito è configurato quale danno morale), quest’ultima può anche richiedere una somma a titolo di riparazione pecuniaria. In poche parole, scrive Minuto, «la diffamazione prevede [...] una doppia liquidazione del danno stesso che lascia senza parole per il chiaro intento punitivo del giornale».

 

Questa situazione, già potenzialmente esplosiva come si può facilmente intuire, si aggrava ulteriormente se “oggetto” dell’attività giornalistica sono i politici: gli esempi si sprecano, e riteniamo che rimanga emblematico il caso di Guareschi, che si fece alcuni mesi di carcere per aver criticato De Gasperi, nell’immediato dopoguerra, quando le tossine del fascismo erano (o avrebbero dovuto essere) ancora “fresche”. E così accade ancor oggi che se un quotidiano critica – senza cadere nell’offesa – il comportamento di un uomo politico (cioè  pubblico), l’interessato, come è avvenuto nel caso di Berlusconi, chieda un milione di euro per diffamazione.

 

Senza considerare poi quando l’informazione diventa strumento per combattere l’avversario politico: se un giornalista si azzarda a riportare le parole di un politico che offendeva un suo collega, la strada per la richiesta di risarcimento per diffamazione da parte di quest’ultimo verso non solo il politico, ma anche verso il giornalista che si è permesso di riportare semplicemente una dichiarazione di interesse pubblico, e verso il direttore responsabile del giornale per omesso controllo, è spianata. La colpa del giornalista? Fare da “cassa di risonanza” ad un’offesa, e perciò era ritenuto corresponsabile nella diffamazione. In questo campo, perlomeno, la strada verso una distinzione tra intervistato e intervistatore è stata aperta dal Tribunale di Monza in una sentenza emessa nel 1995,  dove appunto si è stabilito che se esiste un interesse pubblico alla diffusione della notizia, è dovere del giornalista farsene carico. Ed è ovvio che se i personaggi sono pubblici (ancorché importanti), tale interesse c’è.

 

Come se non bastasse questa facilità di poter porre in atto un procedimento per diffamazione, nel corso degli anni si è assistito pure a casi clamorosi, paradossali e gravi, specie quando nell’informazione data dal giornalista era coinvolto qualche politico (o, più in generale, il “potere” e sue espressioni), che hanno avuto certamente come conseguenza (probabilmente non voluta, ma non è questo il punto) di “intimidire” la categoria, e Minuto, puntualmente, ne riporta alcuni.

 

Accade così che se Beppe Catalano, su L’espresso, fa un resoconto di notizie vere che criticano fortemente il comportamento tenuto dai poliziotti durante una manifestazione svoltasi a Roma, venga condannato per aver diffuso “notizie tendenziose” (1972). Che se Paolo Longanesi, su il Giornale, riporta la notizia che il pregiudicato Epaminonda si sta pentendo, senza pubblicare alcun atto o verbale del procedimento, venga accusato di favoreggiamento e arrestato (1985). Che se si pubblicano documenti coperti da segreto istruttorio, anche se non sono stati “rubati” dai giornalisti ma ottenuti da altri che hanno commesso il reato – in barba a ciò che dice la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo – si possa essere indagati per ricettazione (è accaduto a Cristina Zagaria e Claudio Ernè nel 2006 e a Gianluca Di Feo nel 2008, ma sono solo gli ultimi casi di una lunga lista). Che se Attilio Bolzoni e Saverio Lodato pubblicano alcune dichiarazioni di un pentito, vengano arrestati per peculato (1988), così come accaduto a Rosanna Santoro nel 1996 che ha osato pubblicare stralci di intercettazioni telefoniche a carico di Francesco Pacini Battaglia. Fino all’assurdo arresto, nel 1988, di Claudio Rinaldi Tufi, direttore di Panorama, e di Antonio Carlucci, redattore del settimanale, per aver rivelato notizie di cui era stata vietata la divulgazione, in relazione ad un documento della Presidenza del Consiglio trasmesso a tutti gli agenti dei servizi di sicurezza e alle forze di polizia sui comportamenti da tenere se chiamati a testimoniare in un procedimento giudiziario: naturalmente, il tutto si concluse con il proscioglimento per la non sussistenza del fatto.

 

L’interessante volume di Minuto, che non evita di parlare anche della satira e della pratica di alcuni politici di diventare editori di un giornale, limitando così fortemente l’indipendenza dei giornalisti che vi lavorano e trasformandolo in un’eco del loro pensiero, ci offre insomma uno spaccato della nostra società, che seppur democratica, in alcune cose democratica non lo è affatto. Perché la libertà di stampa è un bene supremo, che, come ci insegnano gli americani – in questo campo certamente maestri – va garantita in modo assoluto: ciò non significa, naturalmente, che il giornalista è libero di dire falsità e offendere a destra e a manca, ma, semplicemente, che deve essere messo nelle condizioni di poter svolgere, con serenità, il suo ruolo di “cane da guardia”. Ossia, come già detto, non solo informare, ma eventualmente anche criticare e censurare il comportamento e le dichiarazioni di personalità pubbliche.

Questa libertà assoluta, in Italia, manca.

 

Luigi Grisolia

 

(www.excursus.org, anno I, n. 5, dicembre 2009)

 

 

        

 

 

 

 

Redazione:

Silvia Tropea (coordinatrice)

Linda Basile, Maria Ficarra, Annalice Furfari, Marco Gatto, Serena Intelisano,

Roberto La Fauci, Giuseppe Licandro, Giuseppe Martino, Antonella Rosanova

 

 

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