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Abbiamo già
scritto, lo scorso ottobre, della questione della
libertà di stampa nel nostro Paese, sollevata dalle
vicissitudini che hanno visto coinvolti il
quotidiano la Repubblica e il Presidente del
Consiglio Silvio Berlusconi, rilevando come, a
nostro avviso, esista perlomeno un problema di
natura etica (cfr.
La libertà di stampa: davvero è in pericolo nel
Belpaese?). La pubblicazione di
un agile saggio di Oreste Flamminii Minuto, avvocato
penalista, ci dà l’occasione di ritornare sulla
tematica. Il volume, edito da Baldini Castoldi
Dalai, dal titolo “Troppi farabutti”. Il
conflitto tra stampa e potere in Italia (pp.
176, € 15,00) ha lo scopo principale di porre in
evidenza il fatto che in Italia l’illuminante
dettato dall’art. 21 della Costituzione –
quello sulla libertà di stampa, appunto – non è, e
non è mai stato, pienamente applicato.
Le riflessioni
dell’autore, suffragate dalle sue esperienze
personali, mostrano chiaramente che svolgere il
ruolo di giornalista, nel nostro Paese, non è
affatto facile. Un ruolo che è fondamentale: la
stampa, infatti, è il “cane da guardia” della
democrazia. Questo significa che i giornalisti hanno
il diritto e il dovere non solo di informare, ma
anche di svolgere inchieste, e, ove lo ritenessero
opportuno, criticare e censurare il comportamento
dei governanti, e degli uomini pubblici in generale.
Le difficoltà
nascono da una situazione legislativa
contraddittoria e in certi passi carente, nonché da
una giurisprudenza, nata dalle sentenze della
magistratura ordinaria e poi confermata dalla Corte
Costituzionale, che, in caso di conflitto tra beni
costituzionalmente garantiti, rispetto al bene
pubblico “informazione” tende sempre a privilegiare
il bene pubblico “amministrazione della giustizia”
(o altri beni).
Una scure
incombente sull’attività giornalistica, in
particolare, è quella dell’art. 13 della legge sulla
stampa, che punisce la diffamazione a mezzo stampa
addirittura con la pena detentiva, oltre che con una
sanzione pecuniaria. Qualcosa di inconcepibile in
altri Paesi democratici, come gli Stati Uniti. Senza
considera poi che la detenzione massima prevista
(fino a sei anni), all’epoca dell’introduzione della
legge, nel 1948, era addirittura superiore a quella
stabilita per la rapina! Diffamazione definita come
lesione della reputazione, ovvero della
«considerazione di cui ciascuno di noi gode nella
cerchia sociale nella quale vive e opera».
Sulla scorta di
questa previsione legislativa, e con una
magistratura che si è sempre orientata verso la
difesa assoluta della sua attività, si è tradotta
tale posizione nel cercare di impedire ai
giornalisti di informare l’opinione pubblica sulle
inchieste in corso, in particolare in fase
istruttoria. Al punto da affermare, sottolinea
Minuto, che il segreto istruttorio non solo sia a
tutela del buon andamento della giustizia, ma anche
a tutela delle persone sottoposte al procedimento,
ritenendo, in maniera assolutamente capziosa, che la
pubblicazione di notizie, anche se vere, leda la
reputazione di tali persone.
Accade così, nota
mestamente l’autore, che «per la tutela della
reputazione oramai tutti scelgono la via
giudiziaria, chiedendo risarcimenti dei danni via
via sempre crescenti, fino a considerare come una
sorta di benedizione il fatto che qualche giornale
abbia osato parlar male, ovvero criticare il loro
operato». La legge del 1948, inoltre, prevede,
un’altra “perla giuridica”: oltre alla pena
detentiva, oltre al risarcimento del danno subito da
parte della persona offesa (che di solito è
configurato quale danno morale), quest’ultima può
anche richiedere una somma a titolo di riparazione
pecuniaria. In poche parole, scrive Minuto, «la
diffamazione prevede [...] una doppia liquidazione
del danno stesso che lascia senza parole per il
chiaro intento punitivo del giornale».
Questa situazione,
già potenzialmente esplosiva come si può facilmente
intuire, si aggrava ulteriormente se “oggetto”
dell’attività giornalistica sono i politici: gli
esempi si sprecano, e riteniamo che rimanga
emblematico il caso di Guareschi, che si fece alcuni
mesi di carcere per aver criticato De Gasperi,
nell’immediato dopoguerra, quando le tossine del
fascismo erano (o avrebbero dovuto essere) ancora
“fresche”. E così accade ancor oggi che se un
quotidiano critica – senza cadere nell’offesa – il
comportamento di un uomo politico (cioè pubblico),
l’interessato, come è avvenuto nel caso di
Berlusconi, chieda un milione di euro per
diffamazione.
Senza considerare
poi quando l’informazione diventa strumento per
combattere l’avversario politico: se un giornalista
si azzarda a riportare le parole di un politico che
offendeva un suo collega, la strada per la richiesta
di risarcimento per diffamazione da parte di
quest’ultimo verso non solo il politico, ma anche
verso il giornalista che si è permesso di riportare
semplicemente una dichiarazione di interesse
pubblico, e verso il direttore responsabile del
giornale per omesso controllo, è spianata. La colpa
del giornalista? Fare da “cassa di risonanza” ad
un’offesa, e perciò era ritenuto corresponsabile
nella diffamazione. In questo campo, perlomeno, la
strada verso una distinzione tra intervistato e
intervistatore è stata aperta dal Tribunale di Monza
in una sentenza emessa nel 1995, dove appunto si è
stabilito che se esiste un interesse pubblico alla
diffusione della notizia, è dovere del giornalista
farsene carico. Ed è ovvio che se i personaggi sono
pubblici (ancorché importanti), tale interesse c’è.
Come se non
bastasse questa facilità di poter porre in atto un
procedimento per diffamazione, nel corso degli anni
si è assistito pure a casi clamorosi, paradossali e
gravi, specie quando nell’informazione data dal
giornalista era coinvolto qualche politico (o, più
in generale, il “potere” e sue espressioni), che
hanno avuto certamente come conseguenza
(probabilmente non voluta, ma non è questo il punto)
di “intimidire” la categoria, e Minuto,
puntualmente, ne riporta alcuni.
Accade così che se
Beppe Catalano, su L’espresso, fa un
resoconto di notizie vere che criticano fortemente
il comportamento tenuto dai poliziotti durante una
manifestazione svoltasi a Roma, venga condannato per
aver diffuso “notizie tendenziose” (1972). Che se
Paolo Longanesi, su il Giornale, riporta la
notizia che il pregiudicato Epaminonda si sta
pentendo, senza pubblicare alcun atto o verbale del
procedimento, venga accusato di favoreggiamento e
arrestato (1985). Che se si pubblicano documenti
coperti da segreto istruttorio, anche se non sono
stati “rubati” dai giornalisti ma ottenuti da altri
che hanno commesso il reato – in barba a ciò che
dice la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di
Strasburgo – si possa essere indagati per
ricettazione (è accaduto a Cristina Zagaria e
Claudio Ernè nel 2006 e a Gianluca Di Feo nel 2008,
ma sono solo gli ultimi casi di una lunga lista).
Che se Attilio Bolzoni e Saverio Lodato pubblicano
alcune dichiarazioni di un pentito, vengano
arrestati per peculato (1988), così come accaduto a
Rosanna Santoro nel 1996 che ha osato pubblicare
stralci di intercettazioni telefoniche a carico di
Francesco Pacini Battaglia. Fino all’assurdo
arresto, nel 1988, di Claudio Rinaldi Tufi,
direttore di Panorama, e di Antonio Carlucci,
redattore del settimanale, per aver rivelato notizie
di cui era stata vietata la divulgazione, in
relazione ad un documento della Presidenza del
Consiglio trasmesso a tutti gli agenti dei servizi
di sicurezza e alle forze di polizia sui
comportamenti da tenere se chiamati a testimoniare
in un procedimento giudiziario: naturalmente, il
tutto si concluse con il proscioglimento per la non
sussistenza del fatto.
L’interessante
volume di Minuto, che non evita di parlare anche
della satira e della pratica di alcuni politici di
diventare editori di un giornale, limitando così
fortemente l’indipendenza dei giornalisti che vi
lavorano e trasformandolo in un’eco del loro
pensiero, ci offre insomma uno spaccato della nostra
società, che seppur democratica, in alcune cose
democratica non lo è affatto. Perché la libertà di
stampa è un bene supremo, che, come ci insegnano gli
americani – in questo campo certamente maestri – va
garantita in modo assoluto: ciò non significa,
naturalmente, che il giornalista è libero di dire
falsità e offendere a destra e a manca, ma,
semplicemente, che deve essere messo nelle
condizioni di poter svolgere, con serenità, il suo
ruolo di “cane da guardia”. Ossia, come già detto,
non solo informare, ma eventualmente anche criticare
e censurare il comportamento e le dichiarazioni di
personalità pubbliche.
Questa libertà
assoluta, in Italia, manca.
Luigi Grisolia
(www.excursus.org,
anno I, n. 5, dicembre 2009)
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