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«Nessuno può
essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge. La legge
non può in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana». «La libertà
personale è inviolabile».
Queste non sono parole qualunque, ma si tratta degli
articoli 32 e 13 della nostra Costituzione,
la legge fondamentale del nostro Stato. Non appare
allora evidente che il Ddl “Calabrò” sul
biotestamento, approvato dal Senato il 25 marzo
scorso, sia anticostituzionale?
Il disegno di legge, infatti, nega al paziente la
possibilità, «in condizione estrema di fine vita»,
di esprimersi sull’idratazione e l’alimentazione
artificiale. Inoltre, il Ddl limita moltissimo la
Dat (Dichiarazione anticipata di trattamento,
rilasciata dal paziente), in modo da non renderla
più vincolante, lasciando al medico un margine di
scelta per poter intervenire a fronte di nuove
evidenze scientifiche, ed investendolo di fatto del
potere di violare la volontà del paziente.
Il comma 6 dell’art. 3, rifacendosi alla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità, firmata a New York il 13
dicembre 2006, non fa rientrare nell'ambito della Dat l’alimentazione e l’idratazione, nelle diverse
modalità in cui la scienza e la tecnica possono
fornirle al paziente, in quanto sono considerate
forme di sostegno vitale e fisiologicamente
finalizzate ad alleviare le sofferenze fino al
decesso.
In questo modo vediamo lo Stato imporsi, senza
averne il diritto, sulla sfera privata di noi
cittadini, ledendo un nostro naturale diritto: la
libertà, la libertà di scegliere, la libertà di
decidere della nostra fine. Ma non solo, lo Stato
lede anche la nostra dignità di persone, la dignità
che è riconosciuta come il primo fondamentale
diritto della persona (art. 1,
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea).
Essere attaccati ad una macchina, non avere più la
capacità di muoversi, di nutrirsi autonomamente, di
parlare, di esprimersi, di rendersi conto del mondo
che ci circonda, non poter più abbracciare le
persone che ami, non poter più provare sensazioni,
seppur dolorose, come può essere definito vivere?
Che dignità può avere un corpo costretto su di un
letto, soggetto a spasmi che fanno muovere parti del
corpo involontariamente, che deve essere girato più
volte al giorno per evitare la formazione di piaghe?
C’è chi ritiene che la vita debba essere tolta solo
dal Dio in cui crede, e questa è una scelta
assolutamente da rispettare, ma perché imporla, come
si sta facendo con questo disegno di legge? Per
quale motivo imporre a tutti i cittadini italiani
ciò che pensa (e/o crede) la maggioranza di governo,
allineata alle illiberali gerarchie ecclesiastiche?
E anche se tale pensiero – ma ciò è molto in dubbio,
anzi dai tanto sventolati sondaggi sembra l’esatto
contrario – corrispondesse a quello della
maggioranza degli italiani, perché imporlo alla
minoranza? Perché un non credente, un agnostico, un
ateo, un non cattolico e anche un cattolico che non
la pensa come la maggioranza governativa e le
gerarchie della Chiesa devono subire tale imposizione,
che equivale ad una vera e propria violenza morale e
fisica, e non avere la possibilità di scegliere
secondo la loro volontà?
Dove sta la libertà garantita dalla nostra
Costituzione?
Il caso “Englaro”
Il dibattito sul biotestamento è relativamente
recente: è tornato infatti nell’interesse della
politica italiana, per poi essere subito dopo
dimenticato, lasciando l’oblio in cui si trovava
insieme ad altre questioni importanti per il Paese,
“grazie” alla vicenda di Eluana Englaro, e alla
battaglia del padre Beppino per far rispettare la
volontà della figlia, e cioè quella di sospendere la
nutrizione artificiale nel caso di mancanza di
possibilità di recupero della coscienza. Ma questa
volontà è stata ritenuta supposta, in quanto non
certificata.
A seguito di un incidente automobilistico avvenuto
nel 1992, Eluana si ritrova in un letto in stato
vegetativo, i familiari appena resisi conto della
situazione disperata hanno iniziato a chiedere ai
medici la sospensione dei trattamenti. Confrontando
la data dell'incidente con quello della morte della
donna (9 febbraio 2009), ci si rende conto di come
l’iter sia stato abbastanza lungo e tortuoso. Con
decreto del 9 luglio 2008 la Corte d’Appello Civile
di Milano ha autorizzato il padre Beppino Englaro,
in qualità di tutore, ad interrompere il trattamento
di idratazione e alimentazione forzata che manteneva
in vita la figlia Eluana per «mancanza della
benché minima possibilità di un qualche, sia pure
flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad
una percezione del mondo esterno». Da quella
data è partito un difficile processo che ha dato
vita a vari ricorsi e appelli che hanno portato il
26 gennaio 2009 il Tribunale Amministrativo
Regionale ad imporre alla Regione Lombardia di
individuare una struttura ove interrompere la
nutrizione artificiale ad Eluana Englaro. Scelta la
struttura pronta ad accogliere Eluana, la Residenza
sanitaria assistenziale “La Quiete” di Udine, il
governo ha iniziato una corsa contro il tempo (non
si era mai visto niente del genere prima) per
scrivere e approvare un decreto legge che
regolamentasse il vuoto legislativo sul testamento
biologico, e che evitasse la “morte” di Eluana.
Non si è arrivati in tempo, per fortuna, a fermare
la procedura che avrebbe interrotto l’alimentazione
e l’idratazione della donna, ma purtroppo abbiamo
visto approvato al Senato il Ddl che lederà i
diritti di tutti noi. Passata la tempesta e
l'emozione collettiva per un caso seguito da tutto
il Paese, non si è più sentito parlare di testamento
biologico, dobbiamo aspettarci qualche altro caso
simile perché si ridesti l’attenzione?
Come viene regolamentato il testamento biologico nel
mondo
Pur nella vastità delle norme e delle situazioni
della maggior parte degli Stati Occidentali spiccano
due punti fondamentali comuni: il primo è che in
molti dei maggiori paesi, a partire dagli Stati
Uniti, nutrizione e idratazione sono considerati
trattamenti sanitari, non mezzi per il mantenimento
della vita, il paziente cosciente e capace può
dunque rifiutare i trattamenti anche se di sostegno
vitale; il secondo è il ruolo importante che svolge
il fiduciario nominato nel testamento biologico nel
caso in cui il paziente sia incapace di esprimere le
proprie volontà.
Neanche a dirlo, i primi a stabilire una disciplina
in materia furono gli Stati Uniti, che nel 1991 con
il Patient Self Determination Act approvavano
il Testamento biologico o Testamento di vita (Living
Will), a conclusione di un lungo confronto, iniziato
negli anni Settanta, nelle Corti Supreme di vari
Stati, nella Corte Federale e nella società. Un
passo importante su questo terreno, si fece già nel
1976, con un’importante sentenza innovativa della
Corte Suprema del New Jersey, destinata a costituire
la base di ulteriori pronunciamenti negli altri
Stati. La sentenza autorizzò i medici ad
interrompere le terapie di sostentamento vitale su
una ragazza di 22 anni (caso “Quinlan”) ricoverata
in “stato vegetativo persistente”, sulla base del
principio che il diritto alla privacy (la
privacy garantita costituzionalmente consiste nel
diritto di non tenere conto di ingiustificate
intrusioni statali nelle materie riguardanti la
persona)
di ciascun individuo, garantito dal V emendamento
della Costituzione, prevale rispetto ai
potenziali interessi dello Stato al prolungamento
della vita, «nel momento in cui il livello di
degrado fisico aumenta, e svanisce la prospettiva di
un ritorno ad uno stato di coscienza». Il
principio fondamentale che regola questo campo è la
«migliore soluzione nell’interesse del paziente»,
cioè, sostanzialmente, è quella di rispettare la sua
volontà, specialmente se espressa.
Proprio come in Italia...
In Canada
e in Australia manca una legislazione uniforme in
materia, solo in alcuni stati le direttive
anticipate sono regolamentate dalla legge che
ricalca quella statunitense.
Nell’Unione Europea non esiste una disciplina sul
testamento biologico recepibile dagli Stati membri,
alcuni dei quali, comunque, hanno adottato
autonomamente normative in materia. A livello
europeo, si sono avute, comunque, alcune
“raccomandazioni”, quale quella assunta dal
Consiglio d’Europa, nel 1976, nella quale si
affermava che «i diritti da garantire ai malati
sono: dignità, integrità, informazione, cure, il
rispetto della volontà ed il diritto a non soffrire
inutilmente». Va ricordata, inoltre, la
Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e la
biomedicina, firmata nell’aprile 1997 nella
quale, fra l’altro, all’art. 9, si legge che «…nel
caso in cui per qualsiasi motivo il paziente non sia
in grado di esprimere la propria volontà, si deve
tener conto dei desideri precedentemente espressi…»:
questa convenzione è stata ratificata dall’Italia
nel 2001. Quindi, se il ddl “Calabrò” diventerà
legge a tutti gli effetti, un ulteriore elemento di
incostituzionalità discenderebbe dal non rispetto
degli obblighi internazionali.
Andando
ad esaminare le normative di alcuni Paesi Europei,
vediamo che in Belgio il testamento biologico
è vincolante per il medico in base alla legge del
2002 sui “Diritti del malato”. La
Danimarca,
invece, dispone di una legge
specifica di testamento biologico. Con essa si è
istituita una “Banca dati elettronica” che
custodisce le direttive anticipate presentate dai
cittadini. In caso di malattia incurabile o di grave
incidente, i danesi che hanno depositato il
“testamento medico” (che ogni sanitario è tenuto a
rispettare), possono chiedere l’interruzione delle
cure e dei trattamenti, e di non essere tenuti in
vita artificialmente. Nel caso di sopravvenuta
incapacità, il diritto del malato può essere
esercitato dai famigliari. In Spagna, le
volontà anticipate sono previste all’interno di una
più ampia normativa, la Legge sui diritti dei
pazienti,entrata in vigore nel 2003, con la
quale si intende dare al paziente maggiorenne la
facoltà di manifestare anticipatamente, per iscritto
(e per iscritto revocare), la propria volontà in
merito a cure e terapie cui essere sottoposto, nel
caso dovesse perdere la capacità di esprimersi
personalmente. Nei Paesi Bassi la norma sul
testamento biologico risale al 1995, ma nel 2001 ne
è stata varata una nuova disciplina con la legge
“per il controllo di interruzione della vita su
richiesta e assistenza al suicidio”, con cui, primo
caso nel mondo, si è modificato il Codice penale per
rendere legali, in alcune circostanze rigorosamente
regolamentate, sia l’eutanasia sia il suicidio
assistito dal medico. Le dichiarazioni di volontà
possono essere sottoscritte anche da minori, purché
i genitori siano d’accordo nel caso il minore abbia
fra i 12 e i 16 anni, mentre è sufficiente che ne
siano solo informati se ha fra i 16 e i 18 anni.
In Germania le direttive anticipate hanno
valore dal 2003, quando una sentenza della Corte
Suprema Federale ha stabilito la legittimità e il
carattere vincolante della patientverfügung –
la volontà del paziente – riconducendola al diritto
all’autodeterminazione della persona. Se non c’è
volontà scritta, decide il giudice tutelare. In
Francia è stata approvata nell’aprile del
2005 la Legge relativa ai diritti del malato alla
fine della vita che prevede la legittimità delle
direttive anticipate. È riconosciuta la figura del
fiduciario, da consultare nel caso il paziente sia
incapace di esprimere la propria volontà. Nel Regno
Unito, infine, sistema di common law, vi è una ormai
consolidata giurisprudenza che legittima il
testamento biologico: infatti la sospensione dei
trattamenti medici e dell’alimentazione e
idratazione artificiale nei pazienti in stato
vegetativo permanente può essere attuata quando la
loro prosecuzione non risponde al «miglior
interesse dei pazienti».
Come si può notare, l’Italia ha ancora tanta strada
da fare per promulgare una legge che rispetti
davvero i diritti e le volontà dei pazienti, davvero
poco andrà avanti se continuerà ad essere schiava
dei precetti, tra l’altro non a passo coi tempi,
della Chiesa, che ha sempre avuto un potere non
indifferente sui vari governi, specialmente negli
ultimi anni.
Dopotutto il nostro è uno Stato laico, o lo è solo
nella carta?
Serena Intelisano
Ps:
www.fondazioneveronesi.it/testamento_biologico.html
è il link che consigliamo per chi volesse
approfondire l'argomento. L'immagine rappresenta il
modulo di testamento biologico predisposto dalla
Fondazione "Veronesi", scaricabile
qui.
(www.excursus.org,
anno I, n. 0, luglio 2009)
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